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San.Arti. Fondo Sanitario integrativo per l’Artigianato

San.Arti. Fondo Sanitario integrativo per l’Artigianato
Scritto da Giovedì 21 Febbraio 2013 in Contrattualistica
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San.Arti. è il nuovo Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa previsto per i lavoratori delle imprese artigiane.

Tale Fondo, costituito il 23 luglio 2012, in attuazione a quanto stabilito dall’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ha come finalità quella di erogare prestazioni sanitarie integrative ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL dell’artigianato.

Le aziende che applicano, implicitamente (e cioè tramite un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione da parte del datore di lavoro delle norme contenute nel contratto di lavoro ai rapporti di lavoro intercorrenti) oppure esplicitamente (e cioè qualora venga espressamente indicato nel contratto individuale di lavoro o nella lettera di assunzione che si applicherà un certo contratto di lavoro) uno dei suindicati CCNL, sono tenute ad aderire al Fondo e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia essi full-time, part-time che apprendisti) nonché ad effettuare il relativo versamento delle quote di contribuzione.

Il diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. Infatti l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Fondo è operativo dal 1° febbraio 2013 anche se il primo termine per le operazioni di iscrizione e versamenti è previsto per il 18 marzo 2013 in considerazione del fatto che il 16 marzo cade di sabato. La periodicità del versamento, pari ad € 10,42 per 12 mensilità per ogni dipendente, è prevista per ogni 16° giorno del mese successivo.

La normativa pone un distinguo tra i vari CCNL.

Fanno parte del settore A i CCNL:

  • Area Legno – Lapidei
  • Area Tessile e Moda
  • Area Comunicazione
  • Area Alimenti e panificazione.

Per tali CCNL sono assicurabili tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, siano essi full-time oppure part-time nonché gli apprendisti.

Fanno parte del settore B i CCNL:

  • Area Meccanica
  • Area Chimica-Ceramica
  • Acconciatura estetica e centri benessere

Per tali settori sono assicurabili non solo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (siano essi full-time che part-time) e gli apprendisti, ma anche i lavoratori a tempo determinato con contratto pari o superiore a 12 mesi

Rimangono, invece, esclusi, i CCNL:

  • Area Costruzioni – edilizia

CCNL servizi (servizi di pulizia)

  • Area Autotrasporto

Tale elenco non è definitivo in quanto, in qualsiasi momento, con delibera del C.d.A. è possibile implementare ulteriormente la lista dei CCNL.

Con la costituzione del SAN. ARTI., l’Artigianato nell’ambito della lunga tradizione della bilateralità e del welfare contrattuale, ha posto in essere una tutela importante anche per la fidelizzazione dei lavoratori all’impresa con prestazioni di alta qualità.

Le aziende potranno iscriversi direttamente via web registrandosi sul sito www.sanarti.it oppure tramite il soggetto che gli fornisce il servizio di “paghe e contributi”.

fonte  San.Arti. – Cna – Milano, Monza e Brianza.

This Post Has 1 Comment

  1. Willie Vance says:

    solo un’informazione ma un titolare che non aderisce al fondo est deve versare i 10 euro lordi in busta paga e assicurare ai propri lavoratori le medesime prestazioni sanitarie oppure può scegliere di fare una sola delle due cose?

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