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Impiegato call center? Si tratta di lavoro subordinato.

Impiegato call center? Si tratta di lavoro subordinato.
Scritto da Venerdì 27 Aprile 2012 in News Legali
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Sussiste un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui il lavoratore segua quelle che sono le direttive del datore di lavoro, nonché quando vige per il primo l’obbligo di osservare un orario preciso e di utilizzare gli strumenti e l’ambiente messi a disposizione dal datore stesso.

Ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione (Sez. Lavoro), con la sentenza n. 9812/2008, così confermando una pronuncia della Corte d’Appello di Venezia che aveva riconosciuto come subordinato il lavoro di 15 dipendenti di una società, la quale, invece, sosteneva che il lavoro svolto da questi fosse di natura autonoma
Ed infatti gli “ermellini” hanno sentenziato che: “Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro (Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).”

La Corte ha anche aggiunto che: “La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”.
“La giurisprudenza di questa Corte è pacifica anche nell’affermare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri ementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, n. 15702/2004, n. 9827/2000).
Dunque ci si augura che con questa Suprema decisione sia finita l’epoca in cui i datori di lavoro facevano firmare ai lavoratori dei contratti dove il rapporto di lavoro, formalmente redatto, risultava di tipo autonomo ma poi, nella sostanza, non vi sussistevano margini di autonomia, cercando in tale maniera di fare i “furbetti” risparmiando sul versamento dei contributi previdenziali e demandando ai lavoratori stessi tale incombente onere, approfittando di un periodo in cui, pur di lavorare, ci si accolla di tutto.

This Post Has 1 Comment

  1. silver price says:

    Cessato il rapporto di lavoro, il divieto viene meno, salvo che non sia pattuito in atto necessariamente scritto che comunque non duri più di cinque o tre anni (per dirigenti o lavoratori semplici), che delimiti l’oggetto della concorrenza e che preveda un corrispettivo congruo a risarcire la limitazione di libertà del soggetto. È, ovviamente, comunque vietata ogni forma di concorrenza sleale .

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